Tra le spese per le quali compete la detrazione IRPEF al 50% nel Modello 730 (che il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2021), ma che non danno diritto al bonus mobili, sono compresi gli interventi finalizzati alla realizzazione di box o posti auto pertinenziali, nei limiti previsti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Possono beneficiare della detrazione i contribuenti, residenti e non residenti, che acquistano da impresa costruttrice (anche cooperativa edilizia) box o posti auto pertinenziali ad un immobile destinato ad uso abitativo. La detrazione d’imposta è pari al 50% della spesa sostenuta fino ad un massimo di 96mila euro per unità immobiliare; per questa tipologia di intervento la detrazione spetta limitatamente alle spese sostenute per la realizzazione, a condizione che queste siano comprovate dal venditore tramite apposita attestazione. Per fruire della detrazione è dunque necessario che l’impresa costruttrice rilasci al compratore, oltre alla fattura, anche una dichiarazione che attesti l’ammontare delle spese relative alla pura realizzazione del box.
La detrazione compete al soggetto che sostiene le spese, o che risulta intestatario delle fatture nonché dei documenti attestanti gli importi corrisposti con bonifico bancario o postale. Se gli interventi sono pagati da più soggetti la detrazione compete in base alla quota di sostenimento delle spese. Si noti che è agevolabile unicamente l’acquisto “da nuovo”: vale a dire che sull’acquisto di un parcheggio da un privato o da un’impresa che non lo ha costruito, non viene applicata alcuna detrazione. Inoltre, per il riconoscimento del bonus, è necessario che sussista il vincolo di pertinenzialità tra il box (o il posto auto) e l’abitazione (non necessariamente abitazione principale del contribuente). Tale vincolo deve risultare dall’atto di acquisto o dal preliminare di compravendita registrato, oppure, in caso di costruzione in economia, dalla concessione edilizia.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 95 del 12 maggio 2000, ha chiarito che è possibile fruire della detrazione anche nel caso in cui il box auto o il parcheggio pertinenziale sia acquistato contestualmente all’abitazione con un unico atto notarile da cui risulti, come sopra detto, il vincolo di pertinenzialità. Si rammenta che con il “Decreto Sviluppo” è stato soppresso l’obbligo di inviare la Comunicazione al Centro Operativo di Pescara prima dell’inizio dei lavori e di esporre separatamente il costo della manodopera in fattura.
Anche nel caso in cui si decida di costruire un box pertinenziale a servizio della propria abitazione (senza acquistarlo già fatto) lo sconto fiscale spetterebbe su tutte le spese sostenute per la realizzazione, a patto di pagare con bonifico e di possedere tutte le abilitazioni comunali previste dal regolamento edilizio. In questo caso, per altro, sarebbero detraibili anche le spese di progettazione, i diritti per le autorizzazioni e le concessioni edilizie nonché gli oneri di urbanizzazione. La detrazione si applica infine anche sugli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria dei box e dei posti auto ma più in generale su tutti i lavori eseguiti sulle pertinenze. Il vincolo pertinenziale deve essere presente già da prima dell’inizio dei lavori.